Art. 1

In vigore dal 29 nov 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la coperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.
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