Art. 1
In vigore dal 29 nov 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la coperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-rd-1