Allegato II
Art. 6
In vigore dal 29 nov 2000
Ogni Parte i cui interessi possono essere influenzati dalla decisione, può, previa notifica scritta alle Parti in giudizio, intervenire nella procedura di arbitrato, previo accordo del Collegio e a proprie spese. In tal caso, la Parte in questione può intervenire per presentare prove o documentazione, o fare dichiarazione verbale sulle motivazioni che hanno suscitato tale intervento, conformemente alle procedure stabilite ai sensi dell' del presente Allegato, ma non ha diritto in materia di composizione del Collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-6-2