Allegato II

Art. 9

In vigore dal 29 nov 2000
Il Collegio emette il suo giudizio entro sei mesi dalla data della sua composizione, a meno che non consideri necessario prorogare tale termine per un nuovo periodo che non sia superiore a cinque mesi. Il lodo arbitrale del Collegio deve essere motivato. Esso è definitivo e senza appello e viene comunicato al depositario che ne informa le Parti. Le Parti in giudizio devono conformarsi ad esso senza indugio.
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