Art. 2
In vigore dal 29 nov 2000
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-rd-2