Art. 5
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-5-2
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Ciascuna parte coinvolta nel giudizio deve sostenere autonomamente le spese necessarie per la trattazione del proprio caso. Al contrario, i compensi spettanti ai membri del Collegio arbitrale vengono divisi equamente in parti uguali tra tutti i soggetti in causa. Il Collegio ha l'obbligo di annotare tutte le uscite sostenute e, al termine, di sottoporre un rendiconto finale dettagliato alle parti.
La norma disciplina la ripartizione delle spese e dei costi tra le parti coinvolte in una controversia arbitrale, garantendo trasparenza e un'equa suddivisione dei compensi dell'organo giudicante.
Si applica alle parti in giudizio coinvolte in un procedimento arbitrale e ai membri del Collegio arbitrale incaricato.
Due Stati partecipanti a una procedura arbitrale devono pagare ciascuno le spese dei propri consulenti e rappresentanti. I compensi dovuti ai membri del Collegio arbitrale vengono invece calcolati, annotati e addebitati a metà tra i due Stati nel conto finale.
Le parti devono farsi carico dei propri costi e versare in quota uguale la retribuzione del Collegio arbitrale; il Collegio deve registrare le spese e presentare il conto finale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.