Art. 5
Allegato II

Art. 5

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In vigore dal 29 nov 2000
Ogni Parte in giudizio è responsabile dei costi procurati dalla definizione del suo caso. Il costo delle retribuzioni dei membri del Collegio arbitrale saranno ripartite in misura uguale tra le Parti in giudizio. Il Collegio registrerà tutte le spese e presenterà un conto finale alle Parti.
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