Art. 7
LEGGE 7 giugno 2000, n. 150
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 7 giugno 2000, n. 150
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L'organo di vertice di un'amministrazione pubblica può nominare un portavoce, che può essere anche una persona esterna all'ente. Il suo compito principale è collaborare direttamente con il vertice per gestire i rapporti di tipo politico-istituzionale con gli organi di informazione. Per tutta la durata dell'incarico, al portavoce è fatto divieto di svolgere attività nel giornalismo, nella stampa, nel settore radiotelevisivo e nelle relazioni pubbliche. Per lo svolgimento di questa attività gli viene riconosciuta un'indennità, stabilita dal vertice dell'amministrazione nei limiti delle risorse specificamente previste in bilancio.
La norma consente al vertice di un'amministrazione pubblica di avvalersi di una figura di diretta fiducia per curare i rapporti politico-istituzionali con i media, garantendone l'esclusività e l'imparzialità durante l'incarico.
Si applica agli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni e ai soggetti da loro incaricati come portavoce.
Il vertice di un'amministrazione pubblica decide di nominare un portavoce esterno per farsi affiancare nella gestione delle relazioni e dei comunicati con giornali e televisioni. Il professionista scelto accetta l'incarico e sospende ogni altra attività giornalistica o di pubbliche relazioni per tutta la durata del mandato. Per questa funzione riceve un'indennità fissata dall'amministrazione nei limiti dei fondi appositamente stanziati a bilancio.
Obbligo per il portavoce di non esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche per tutta la durata dell'incarico; obbligo per l'amministrazione di determinare l'indennità nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.