Art. 7

LEGGE 7 giugno 2000, n. 150

In vigore dal 28 giu 2000
Portavoce 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
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In sintesi

L'organo di vertice di un'amministrazione pubblica può nominare un portavoce, che può essere anche una persona esterna all'ente. Il suo compito principale è collaborare direttamente con il vertice per gestire i rapporti di tipo politico-istituzionale con gli organi di informazione. Per tutta la durata dell'incarico, al portavoce è fatto divieto di svolgere attività nel giornalismo, nella stampa, nel settore radiotelevisivo e nelle relazioni pubbliche. Per lo svolgimento di questa attività gli viene riconosciuta un'indennità, stabilita dal vertice dell'amministrazione nei limiti delle risorse specificamente previste in bilancio.

Perché esiste questa norma

La norma consente al vertice di un'amministrazione pubblica di avvalersi di una figura di diretta fiducia per curare i rapporti politico-istituzionali con i media, garantendone l'esclusività e l'imparzialità durante l'incarico.

A chi si applica

Si applica agli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni e ai soggetti da loro incaricati come portavoce.

Esempio pratico

Il vertice di un'amministrazione pubblica decide di nominare un portavoce esterno per farsi affiancare nella gestione delle relazioni e dei comunicati con giornali e televisioni. Il professionista scelto accetta l'incarico e sospende ogni altra attività giornalistica o di pubbliche relazioni per tutta la durata del mandato. Per questa funzione riceve un'indennità fissata dall'amministrazione nei limiti dei fondi appositamente stanziati a bilancio.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il portavoce di non esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche per tutta la durata dell'incarico; obbligo per l'amministrazione di determinare l'indennità nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio.

Domande frequenti

Il portavoce deve essere necessariamente un dipendente dell'amministrazione pubblica?No, la norma stabilisce espressamente che il portavoce può essere individuato anche all'esterno dell'amministrazione.
Il portavoce può continuare a lavorare come giornalista durante l'incarico?No, per l'intera durata dell'incarico è vietato esercitare attività nei settori del giornalismo, della stampa, radiotelevisivo e delle relazioni pubbliche.
Come viene stabilito il compenso del portavoce?Viene attribuita un'indennità determinata direttamente dall'organo di vertice, entro i limiti delle risorse appositamente stanziate in bilancio dall'amministrazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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