Art. 12
LEGGE 7 giugno 2000, n. 150
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-06-07;150#art-12
LEGGE 7 giugno 2000, n. 150
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L'articolo stabilisce che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria redige ogni anno un piano di comunicazione basandosi sui programmi presentati dalle amministrazioni statali. Questo piano, che integra quello previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 29/1993, deve essere approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta approvato, il piano viene inviato alle varie amministrazioni, le quali devono attuarlo per le parti di loro competenza, potendo avvalersi dell'aiuto dello stesso Dipartimento. Infine, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ciascun Ministro deve presentare al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta.
La norma mira a coordinare e pianificare a livello centrale le iniziative di comunicazione delle amministrazioni statali, garantendo l'attuazione e il monitoraggio dei relativi programmi.
Si applica alle amministrazioni statali, ai Ministri, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Un Ministero invia le proprie proposte di attività informativa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria affinché vengano inserite nel piano annuale approvato dal Presidente del Consiglio. Dopo l'approvazione, il Ministero realizza le campagne di propria competenza e, entro il 31 gennaio successivo, il Ministro invia una relazione finale al Presidente del Consiglio per dare conto di quanto fatto.
Obblighi previsti: predisposizione annuale del piano da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; trasmissione di una copia del piano approvato alle amministrazioni; realizzazione del piano da parte di ciascuna amministrazione per le parti di competenza; trasmissione di una relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri da parte dei Ministri entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.