Art. 6

LEGGE 7 giugno 2000, n. 150

In vigore dal 28 giu 2000
Strutture l. In conformità alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonchè attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese. 2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge. Nota all': - Il testo dell', così come modificato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dell', così come da ultimo modificato dall' del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: " (Trasparenza delle amministrazioni pubbliche). - 1. L'organismo di cui all', comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell', comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed i comitati metropolitani di cui all'art. 18 decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all', la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67". " (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. 5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione. 5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1o luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".
Storico versioni

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In sintesi

La disposizione stabilisce che le attività di informazione delle pubbliche amministrazioni si attuano tramite il portavoce e l'ufficio stampa. Le attività di comunicazione si realizzano invece attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) o strutture analoghe, come sportelli per il cittadino, sportelli unici, polifunzionali e per le imprese. Ciascuna amministrazione definisce tali strutture e servizi nell'ambito del proprio ordinamento e nei limiti delle risorse a disposizione, curandone il coordinamento. In sede di prima applicazione, le funzioni sono confermate al personale che già le svolge.

Perché esiste questa norma

La norma individua e organizza le specifiche strutture mediante le quali le pubbliche amministrazioni svolgono e coordinano le attività di informazione e di comunicazione.

A chi si applica

Si applica a ciascuna pubblica amministrazione e al relativo personale addetto ai servizi e alle strutture di informazione e comunicazione.

Esempio pratico

Un Comune decide di riorganizzare i propri uffici dedicati all'utenza e conferma il personale già in servizio presso lo sportello per il cittadino e l'ufficio stampa per gestire rispettivamente la comunicazione con i residenti e i rapporti informativi.

Adempimenti e conseguenze

Ciascuna amministrazione deve definire, nei limiti delle proprie risorse e nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e del personale, le strutture e i servizi per l'informazione e la comunicazione e il loro coordinamento, confermando in prima applicazione il personale già incaricato.

Domande frequenti

Attraverso quali strutture si realizzano le attività di informazione?Le attività di informazione si realizzano attraverso la figura del portavoce e l'ufficio stampa.
Quali uffici gestiscono le attività di comunicazione?La comunicazione viene svolta dall'ufficio per le relazioni con il pubblico e da strutture analoghe come sportelli per il cittadino, sportelli unici, sportelli polifunzionali e per le imprese.
Cosa prevede la norma per il personale in sede di prima applicazione?In sede di prima applicazione della legge, le funzioni di informazione e comunicazione vengono confermate al personale che già le svolge.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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