Art. 3
LEGGE 7 giugno 2000, n. 150
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 7 giugno 2000, n. 150
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i messaggi di interesse pubblico e utilità sociale che la concessionaria pubblica può trasmettere gratis. Per queste comunicazioni sono fissati limiti di tempo precisi: fino al 2% di ogni ora e all'1% della programmazione settimanale per singola rete, quota applicata anche alle concessioni per la radiodiffusione. Le emittenti private possono trasmettere gratuitamente tali messaggi se autorizzate. Per i messaggi di esclusivo interesse sociale, il tempo massimo giornaliero è di 4 minuti per concessionaria (fuori dal computo degli indici di affollamento) e, se a pagamento, la tariffa non può superare il 50% del listino ufficiale.
La norma disciplina la trasmissione di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, garantendo spazi nei palinsesti radiotelevisivi a condizioni gratuite o agevolate.
Si applica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, alle emittenti radiotelevisive private e alle società concessionarie o autorizzate.
Un'emittente televisiva trasmette uno spot di pubblico interesse individuato dal Governo dedicandovi uno spazio entro il limite dell'1% del suo orario settimanale. Qualora l'emittente decida di applicare un costo per la trasmissione di un messaggio di utilità sociale, applicherà uno sconto di almeno la metà rispetto al proprio listino ufficiale.
Obbligo di riservare tempi non eccedenti il 2% per ora e l'1% settimanale per i messaggi di pubblico interesse; limite massimo di 4 minuti al giorno per i messaggi di utilità sociale di cui al comma 3; obbligo di non superare il 50% del prezzo di listino ufficiale in caso di trasmissione a pagamento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.