Art. 3

LEGGE 7 giugno 2000, n. 150

In vigore dal 28 giu 2000
Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti. 2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1. 3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale. 4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero nè nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
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In sintesi

La Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i messaggi di interesse pubblico e utilità sociale che la concessionaria pubblica può trasmettere gratis. Per queste comunicazioni sono fissati limiti di tempo precisi: fino al 2% di ogni ora e all'1% della programmazione settimanale per singola rete, quota applicata anche alle concessioni per la radiodiffusione. Le emittenti private possono trasmettere gratuitamente tali messaggi se autorizzate. Per i messaggi di esclusivo interesse sociale, il tempo massimo giornaliero è di 4 minuti per concessionaria (fuori dal computo degli indici di affollamento) e, se a pagamento, la tariffa non può superare il 50% del listino ufficiale.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la trasmissione di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, garantendo spazi nei palinsesti radiotelevisivi a condizioni gratuite o agevolate.

A chi si applica

Si applica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, alle emittenti radiotelevisive private e alle società concessionarie o autorizzate.

Esempio pratico

Un'emittente televisiva trasmette uno spot di pubblico interesse individuato dal Governo dedicandovi uno spazio entro il limite dell'1% del suo orario settimanale. Qualora l'emittente decida di applicare un costo per la trasmissione di un messaggio di utilità sociale, applicherà uno sconto di almeno la metà rispetto al proprio listino ufficiale.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di riservare tempi non eccedenti il 2% per ora e l'1% settimanale per i messaggi di pubblico interesse; limite massimo di 4 minuti al giorno per i messaggi di utilità sociale di cui al comma 3; obbligo di non superare il 50% del prezzo di listino ufficiale in caso di trasmissione a pagamento.

Domande frequenti

Chi decide quali messaggi sono considerati di utilità sociale o pubblico interesse?La determinazione di tali messaggi spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quali sono i limiti di tempo previsti per la trasmissione dei messaggi di pubblico interesse?I tempi riservati non possono superare il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.
Quanto può costare la trasmissione dei messaggi di utilità sociale se non sono gratuiti?Il prezzo degli spazi non può superare il cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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