Uffici stampa
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all', utilizzato con le modalità di cui all', comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall', comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.
5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennità nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis
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urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150#art-9
In sintesi
Le pubbliche amministrazioni possono istituire un ufficio stampa, anche in forma associata, rivolto principalmente ai mezzi di informazione. Il personale deve essere iscritto all'albo dei giornalisti e può essere costituito da dipendenti pubblici o da collaboratori esterni. La struttura è guidata da un capo ufficio stampa che cura i collegamenti con i media secondo le direttive dell'organo di vertice dell'ente. Per i componenti dell'ufficio stampa vige il divieto di svolgere altre attività professionali nei settori di giornalismo, radiotelevisione, stampa e relazioni pubbliche durante l'incarico, salvo deroghe contrattuali.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina la costituzione, la composizione e il funzionamento degli uffici stampa nelle pubbliche amministrazioni per garantire un rapporto trasparente, tempestivo e professionale con i mass media.
A chi si applica
Si applica alle pubbliche amministrazioni e ai giornalisti (dipendenti o esterni) che operano come coordinatori o componenti dei relativi uffici stampa.
Esempio pratico
Un Comune decide di istituire il proprio ufficio stampa e nomina come capo ufficio stampa un giornalista iscritto all'albo. Durante lo svolgimento del suo incarico pubblico, il giornalista non potrà condurre programmi per emittenti radiotelevisive o scrivere per testate giornalistiche esterne, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Adempimenti e conseguenze
I componenti e i coordinatori hanno l'obbligo di iscrizione all'albo dei giornalisti e il divieto di esercitare attività professionali nei settori di giornalismo, stampa, radiotelevisione e relazioni pubbliche per tutta la durata dell'incarico; le amministrazioni devono rispettare i limiti delle risorse disponibili in bilancio e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Domande frequenti
Chi può far parte del personale di un ufficio stampa pubblico?Possono farne parte dipendenti pubblici (anche in comando o fuori ruolo) o personale esterno, purché tutti siano iscritti all'albo nazionale dei giornalisti e nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.
Quali attività sono vietate ai membri dell'ufficio stampa durante l'incarico?È vietato esercitare attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salvo eventuali deroghe stabilite dalla contrattazione collettiva.
Cosa accade al trattamento economico dei dipendenti di ruolo che avevano un contratto giornalistico più favorevole prima del triennio 2016-2018?Può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento economico più favorevole mediante un assegno ad personam riassorbibile per la differenza, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.