Art. 12 · LEGGE 7 giugno 2000, n. 150

Art. 12

LEGGE 7 giugno 2000, n. 150

In vigore dal 28 giu 2000
Piano di comunicazione 1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma. Nota all': - Per il testo dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'.
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