Art. 11
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. Dopo il comma 2-bis dell' del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall' della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall' della legge 26 luglio 1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall' della legge 26 luglio 1975, n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296".
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