Art. 11

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. Dopo il comma 2-bis dell' del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti: a) le autorizzazioni sanitarie previste dall' della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall' della legge 26 luglio 1975, n. 354; c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall' della legge 26 luglio 1975, n. 354; d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175; e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296".
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