Art. 15

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo". 2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare".
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