Art. 14
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "Divieto di pubblicazione di atti e di immagini".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-16;479#art-14