Art. 9
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:
"In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita".
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