Art. 5

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. Dopo il comma 3 dell' della legge 21 novembre 1991, n.374, è inserito il seguente: "3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.". 2. Il comma 4 dell' della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente: "4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell' è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente". 3. Dopo il comma 2 dell' della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente: "2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici". 4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore 1 della presente legge.
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