Art. 3
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. È abrogato l' della legge 21 novembre 1991, n. 374.
2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'.
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