Art. 9 · LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

Art. 9

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente: "In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita".
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