Art. 18

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;". 2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: "l'enunciazione" sono inserite le seguenti: ",in forma chiara e precisa,".
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