Art. 30
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza";
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta".
Storico versioni
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