Art. 25

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "ART. 430-bis. (Divieto di assumere informazioni). - 1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. 2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo".
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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479#art-25

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