Art. 33
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo.
Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato".
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