Art. 35

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479#art-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo