Art. 35
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".
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