Art. 39
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies".
2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.
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