Art. 43
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 512-bis. (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale".
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