Art. 45

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

In vigore dal 2 gen 2000
1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace". 2. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479#art-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo