Art. 45
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
In vigore dal 2 gen 2000
1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".
2. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".
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