Capo I
Art. 9
Copertura finanziaria .
In vigore dal 21 ago 1999
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 1, lettera c), pari a lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, a lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e a lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell', pari a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001, e dell', pari a lire 6 miliardi per l'anno 1999, a lire 7 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" o dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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