Capo I
Art. 7
Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed interpreti .
In vigore dal 21 ago 1999
(Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed
interpreti).
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente:
"L'Amministrazione degli affari esteri può altresì stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all' della legge 23 giugno 1961. n. 520, con durata massima annuale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-07-28;266#art-7