Capo I

Art. 7

Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed interpreti .

In vigore dal 21 ago 1999
(Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed interpreti). 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente: "L'Amministrazione degli affari esteri può altresì stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all' della legge 23 giugno 1961. n. 520, con durata massima annuale".
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urn:nir:stato:legge:1999-07-28;266#art-7

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