Capo I

Art. 4

Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero .

In vigore dal 21 ago 1999
(Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e, ai sensi dell', comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; b) semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti; c) fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati; d) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia; e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.
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