Capo I
Art. 6
Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen .
In vigore dal 21 ago 1999
(Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen).
1. Il termine per l'integrazione di duecento unità del contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall' del decreto legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, può procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti già stipulati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-07-28;266#art-6