Capo II
Art. 11
Disposizione transitoria .
In vigore dal 21 ago 1999
(Disposizione transitoria).
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall', comma 1, lettera a), della presente legge, resta ferma l'applicazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonché delle disposizioni in materia di adeguamento retributivo automatico del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia.
2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all', comma 1, lettera a).
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all', comma 1, lettera a), si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-07-28;266#art-11