Capo V
Art. 16
Delega al Governo per agevolare la mobilità del personale militare e delle Forze di polizia
In vigore dal 9 ott 2010
Delega al Governo per agevolare la mobilità del
personale militare e delle Forze di polizia
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
10. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.
10-bis. Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-07-28;266#art-16