Capo I

Art. 2

Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri, incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale .

In vigore dal 21 ago 1999
(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri, incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale). 1. Con regolamento emanato ai sensi dell', comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001: a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma; b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi; c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all'estero.
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