Art. 6

Custodia, consegna o acquisizione del bene

In vigore dal 3 lug 1999
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla custodia del bene di cui abbia ottenuto la restituzione o il ritorno sino alla consegna all'avente diritto. 2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione o di ritorno e per la custodia del bene. 3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero per i beni e le attività culturali dà notizia del provvedimento di restituzione o di ritorno mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e con altra forma di pubblicità. 4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero per i beni e le attività culturali, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico.
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