Art. 5
Proposizione della richiesta negli Stati contraenti
In vigore dal 3 lug 1999
1. La richiesta di restituzione dei beni culturali rubati è formulata, dinanzi all'autorità indicata dallo Stato contraente a norma dell'articolo 16 della Convenzione, dalla persona offesa che ne informa il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Qualora i beni rubati siano sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la richiesta di restituzione può essere altresì formulata dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
3. La richiesta di ritorno dei beni culturali illecitamente esportati è formulata esclusivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;213#art-5