Art. 4
Indennizzo
In vigore dal 3 lug 1999
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, può liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.
3. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;213#art-4