Art. 9
Entrata in vigore
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;213#art-9
Entrata in vigore
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Questo articolo disciplina l'entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Prevede che il testo normativo, con apposto il sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Infine, stabilisce formalmente che chiunque sia tenuto a rispettare tale legge e a farla rispettare in quanto legge dello Stato.
La norma stabilisce il momento esatto a partire dal quale la legge di ratifica della Convenzione UNIDROIT acquista efficacia vincolante nell'ordinamento italiano. Inoltre, ne dispone la pubblicazione ufficiale e impone l'obbligo generale di osservanza.
Si applica a tutti i cittadini, alle autorita' e a chiunque sia tenuto a osservare o a far osservare le leggi dello Stato italiano.
A partire dal giorno dopo la pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale, un giudice o un'autorita' competente e' tenuta ad applicare formalmente la legge e le norme da essa introdotte. Da tale data, nessun soggetto puo' sottrarsi all'obbligo di rispettarla.
E' fatto obbligo di inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana (previa apposizione del sigillo dello Stato) e sussiste l'obbligo per chiunque di osservare e far osservare la legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.