Art. 1

Ratifica ed esecuzione

In vigore dal 3 lug 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . Ratifica ed esecuzione 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, di seguito denominata "Convenzione", a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;213#art-1

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