Art. 2

Cooperazione amministrativa

In vigore dal 3 lug 1999
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali fornisce, a condizione di reciprocità, agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme: a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore; b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati; c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonché ogni altra misura per la conservazione del bene.
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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;213#art-2

In sintesi

Il Ministero per i beni e le attività culturali collabora con gli altri Stati aderenti alla Convenzione, a condizione che vi sia reciprocità. Su richiesta di uno Stato estero, il Ministero avvia ricerche in Italia per individuare il bene culturale e chi lo possiede. Inoltre, avvisa lo Stato interessato se sul territorio italiano vengono trovati beni che si presumono rubati o esportati illegalmente. Infine, se opportuno, il Ministero può disporre il trasferimento e la custodia temporanea del bene in un museo pubblico o adottare altre misure per conservarlo.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire la collaborazione amministrativa tra l'Italia e gli altri Stati contraenti per agevolare il ritrovamento, la protezione e la restituzione dei beni culturali rubati o esportati illecitamente.

A chi si applica

Si applica al Ministero per i beni e le attività culturali e agli Stati contraenti della Convenzione che garantiscono reciprocità.

Esempio pratico

Uno Stato estero contraente segnala che un antico reperto rubato potrebbe trovarsi in Italia. Il Ministero per i beni e le attività culturali avvia le indagini sul territorio per localizzare l'oggetto, individua il possessore e, se necessario, trasferisce temporaneamente il bene in un museo pubblico per proteggerlo.

Adempimenti e conseguenze

Il Ministero deve eseguire ricerche su richiesta, comunicare i rinvenimenti di beni e disporre, ove necessario, la rimozione, la custodia temporanea presso musei pubblici e le misure di conservazione. Non sono previste sanzioni nel testo.

Domande frequenti

A quale condizione il Ministero fornisce la cooperazione amministrativa?La cooperazione amministrativa viene fornita a condizione di reciprocità con gli Stati contraenti della Convenzione.
Cosa fa il Ministero se trova in Italia un bene culturale presumibilmente rubato?Il Ministero comunica il rinvenimento del bene allo Stato contraente interessato.
Dove possono essere custoditi temporaneamente i beni culturali per la loro conservazione?Possono essere rimossi e custoditi temporaneamente presso musei pubblici, insieme all'adozione di ogni altra misura necessaria alla loro conservazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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