Art. 2
Cooperazione amministrativa
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;213#art-2
Cooperazione amministrativa
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Il Ministero per i beni e le attività culturali collabora con gli altri Stati aderenti alla Convenzione, a condizione che vi sia reciprocità. Su richiesta di uno Stato estero, il Ministero avvia ricerche in Italia per individuare il bene culturale e chi lo possiede. Inoltre, avvisa lo Stato interessato se sul territorio italiano vengono trovati beni che si presumono rubati o esportati illegalmente. Infine, se opportuno, il Ministero può disporre il trasferimento e la custodia temporanea del bene in un museo pubblico o adottare altre misure per conservarlo.
La norma serve a garantire la collaborazione amministrativa tra l'Italia e gli altri Stati contraenti per agevolare il ritrovamento, la protezione e la restituzione dei beni culturali rubati o esportati illecitamente.
Si applica al Ministero per i beni e le attività culturali e agli Stati contraenti della Convenzione che garantiscono reciprocità.
Uno Stato estero contraente segnala che un antico reperto rubato potrebbe trovarsi in Italia. Il Ministero per i beni e le attività culturali avvia le indagini sul territorio per localizzare l'oggetto, individua il possessore e, se necessario, trasferisce temporaneamente il bene in un museo pubblico per proteggerlo.
Il Ministero deve eseguire ricerche su richiesta, comunicare i rinvenimenti di beni e disporre, ove necessario, la rimozione, la custodia temporanea presso musei pubblici e le misure di conservazione. Non sono previste sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.