Art. 2
Cooperazione amministrativa
In vigore dal 3 lug 1999
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali fornisce, a condizione di reciprocità, agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:
a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;
b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;
c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonché ogni altra misura per la conservazione del bene.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;213#art-2