Art. 16
LEGGE 12 marzo 1999, n. 68
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 12 marzo 1999, n. 68
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L'articolo stabilisce che i disabili possono partecipare a qualsiasi concorso pubblico indetto da qualsiasi amministrazione. Per garantire la parità rispetto agli altri candidati, i bandi devono prevedere speciali modalità per lo svolgimento delle prove d'esame. Se idonei, i candidati disabili possono essere assunti per adempiere agli obblighi di legge anche oltre il limite dei posti loro riservati. Viene inoltre cancellato l'obbligo del requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi, salvi specifici requisiti per singole funzioni.
La norma mira a garantire ai disabili la piena ed effettiva parità di condizioni nella partecipazione a tutti i concorsi pubblici, rimuovendo ostacoli all'assunzione nella pubblica amministrazione.
Si applica a tutte le pubbliche amministrazioni che bandiscono concorsi e alle persone disabili che intendono parteciparvi.
Una persona disabile partecipa a un concorso indetto da un ente pubblico, potendo sostenere la prova d'esame con modalità speciali pensate per le sue esigenze. Risultata idonea in graduatoria, l'amministrazione può assumerla per coprire le quote obbligatorie anche se supera il numero di posti inizialmente riservati ai disabili.
I bandi di concorso devono prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire la parità di condizioni; non sono menzionate specifiche sanzioni nel testo.
Sono state abrogate le disposizioni che imponevano il requisito della 'sana e robusta costituzione fisica' nei bandi di concorso per il pubblico impiego, fatto salvo il rispetto dell'idoneità specifica per singole funzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.