Art. 18
In vigore dal 19 lug 2020
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonchè dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all', commi 3, 4 e 6, e all', commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all', comma 1. Il regolamento di cui all' stabilisce le relative norme di attuazione.(29)
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3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all', comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all', comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all', comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell', comma 6. (5) (6) (7)
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l', comma 1) che "Il termine di cui all', comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34, comma 24) che "Il termine di cui all', comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già differito di diciotto mesi dall', comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori dodici mesi.".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-quinquies, comma 1) che "Il regime transitorio previsto dall', comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall', comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004".
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha disposto (con l', comma 1) che "La quota di riserva di cui all', comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale".
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 67-bis, comma 1) che "La quota di riserva di cui all', comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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