Art. 20

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

In vigore dal 5 apr 2001
(Regolamento di esecuzione) 1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all', comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
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