Art. 15
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-12;68#art-15
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L'articolo punisce le imprese private e gli enti pubblici economici che inviano in ritardo il prospetto informativo con una sanzione fissa e una quota giornaliera di maggiorazione. In caso di mancata copertura della quota di assunzioni obbligatorie trascorsi sessanta giorni, il datore di lavoro deve versare una sanzione giornaliera per ciascun lavoratore disabile non occupato. Per la mancata assunzione si applica la procedura di diffida per adempiere tramite richiesta di assunzione o stipula del contratto. Nelle pubbliche amministrazioni, i responsabili delle violazioni incorrono nelle sanzioni penali, amministrative e disciplinari del pubblico impiego. Le sanzioni sono irrogate dalle direzioni provinciali del lavoro e destinate a un apposito Fondo.
La norma definisce il quadro sanzionatorio per garantire l'effettivo rispetto degli obblighi di inserimento lavorativo dei disabili e di trasmissione delle comunicazioni periodiche.
Si applica alle imprese private, agli enti pubblici economici e ai responsabili delle violazioni nelle pubbliche amministrazioni.
Un'azienda privata non assume la persona con disabilità richiesta per coprire la propria quota obbligatoria: trascorsi sessanta giorni dalla nascita dell'obbligo, riceve una diffida per stipulare il contratto o presentare richiesta e, per ciascuna giornata lavorativa di mancata copertura imputabile, deve pagare la sanzione amministrativa prevista.
Obbligo di invio del prospetto (la cui omissione/ritardo comporta sanzione pecuniaria iniziale più maggiorazione giornaliera) e obbligo di assunzione entro 60 giorni, la cui violazione comporta diffida ad adempiere e una sanzione giornaliera pari a cinque volte il contributo esonerativo per ciascun disabile non occupato, oltre alle sanzioni penali, amministrative e disciplinari per i responsabili delle pubbliche amministrazioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.