Art. 21

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

In vigore dal 17 gen 2000
(Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
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