Art. 16 · LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Art. 16

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

In vigore dal 19 ago 2014
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni) 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli , comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. 2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all', anche ... oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. 3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
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