Art. 12
LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44
In vigore dal 14 nov 1999
Copertura assicurativa e casi di esclusione
1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.
1-bis. l'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche
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