Art. 7

LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

In vigore dal 18 mar 1999
(Elargizione ad altri soggetti) 1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli , che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. 2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività. 3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.
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